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Il mercato libero, o meglio la liberalizzazione del mercato energetico, indica quel processo che è partito in Italia nel 1999 con il decreto Bersani.
Oggi ogni consumatore può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità, scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Prima del mercato libero, infatti, in Italia esisteva un unico fornitore di energia elettrica e un solo venditore di gas che avevano il monopolio delle vendite.
No.
Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto (ad esempio: deposito cauzionale o garanzia).
No, quando si cambia fornitore viene rilevata una lettura del contatore che serve al vecchio fornitore per emettere l’ultima bolletta di chiusura rapporto e che viene utilizzata dal nuovo fornitore come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.
Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche.
Allo stesso tempo, il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore.
Se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità la bolletta deve indicare la data d’emissione e quella di scadenza per il pagamento, che deve essere fissata dopo almeno 20 giorni dalla data di emissione.
Se si ha un contratto nel mercato libero i termini di pagamento della bolletta sono indicati nel contratto di fornitura.
Se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito.
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).
Sono prezzi dell’energia differenziati a seconda dei diversi momenti in cui avviene il consumo.
I prezzi biorari sono:
Un guasto può dipendere da vari motivi, generalmente bisogna chiamare il Distributore locale che è il soggetto che fisicamente porta l’energia dentro le case/aziende.
Se si desidera ottenere l’allacciamento alla rete elettrica bisogna rivolgersi direttamente all’impresa distributrice locale.
Se si desidera che insieme all’allacciamento sia anche attivata la fornitura, bisogna rivolgersi a un’impresa di vendita per stipulare il contratto di fornitura, richiedendo allacciamento e attivazione.
No, non è richiesto nessun deposito cauzionale.
La richiesta di voltura va presentata al venditore che sta già erogando il servizio, secondo le modalità previste dal venditore stesso. In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”.
No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.
Il diritto di recesso è la possibilità che ha il cliente finale di chiudere il contratto di fornitura in essere per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura.
Il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a costi.
Il costo del servizio di fornitura di elettricità è formato da quattro componenti principali:
Tramite il Servizio clienti Free luce&gas: 800 171 171
Tramite email: autoletture@freelucegas.it
Tramite l’area clienti del sito web: https://www.freelucegas.it/
L’autolettura deve essere mandata entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo al periodo di consumo.